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I numerosi elementi problematici in precedenza evidenziati e concernenti essenzialmente i comportamenti riluttanti di D. verso "cosa nostra", nonché gli attentati realizzati ai danni di beni privati e inerenti all'attività imprenditoriale di B., richiedevano una valutazione e una motivazione non solo parcellizzate ma anche - salvo un apposito e rinnovato ragionamento dimostrativo del contrario - unitarie e complessive, tali cioè da dare il senso compiuto, sul piano argomentativo, di elementi probatori e normativi apparentemente contrapposti. Da un lato, la registrazione di una condotta, da parte di D., che si risolveva, oggettivamente, in un arricchimento di "cosa nostra", ma che, negli anni eighty appariva divenuta riottosa e recalcitrante, oltre che punteggiata da recriminazioni e atteggiamenti ostruzionistici nei riguardi degli esponenti o emittenti del sodalizio e, inoltre, in un contrappunto alquanto equivoco con gli attentati anche dinamitardi dalla evidente carica intimidatoria.

Sulla foundation di questi elementi i giudici territoriali ritenevano che i rapporti di familiarità e cordialità fra D. e C.

Quest'ultimo, dal canto suo, non aveva mai palesato alcuna volontà di modificare i rapporti con B. e D. e, pur azzerando i vertici mafiose delle "famiglie" avversarie (comprese quelle che facevano parte della "commissione"), aveva autorizzato la riscossione delle somme di denaro da parte dei P.

La sentenza impugnata ha, invece, omesso di fornire una compiuta risposta ai rilievi difensivi, già formulati con l'atto di appello, il cui contenuto viene riproposto dal ricorrente da file. 32 a file. sixty five dei motivi di ricorso in cassazione.

Il collaboratore di giustizia Ca.An., uomo d'onore della "famiglia" mafiosa di Catania, dichiarava che, a partire del 1975, aveva accompagnato il fratello Ca.Gi., a capo dell'organismo direttivo di "cosa nostra" a Milano for each individuare i soggetti che dovevano essere eliminati nel contesto di una guerra di mafia in corso a Catania.

Lo condannava (in solido con il coimputato C.G.) alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo da liquidarsi in separato giudizio, rigettando le richieste di pagamento di provvisionali immediatamente esecutive.

In merito a tale attentato sono point out trascurate le dichiarazioni di Br.Gi. - esaminato nel giudizio di rinvio a seguito della riapertura dell'istruttoria dibattimentale - che aveva riferito che l'attentato alla villa di by way of (OMISSIS) del 1986 era stato organizzato da P. per indurre B. a pagare dopo la morte di Bo..

Avuto riguardo alla «crescita esponenziale» delle associazioni criminali aventi appear obiettivo click here esclusivo o principale il «traffico di esseri umani», appare quanto mai opportuna la scelta di integrare le ipotesi associative aggravate, introdotte, occur visto, nel 2003 in funzione anti-tratta di persone, con quelle (sostanzialmente equiparabili, sotto il profilo del disvalore penale) dirette a favorire l’immigrazione clandestina.

Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 416 c.p., non risulta necessario un vincolo associativo stabile; è importante che la partecipazione all'associazione non sia finalizzata già a priori alla commissione di uno o più reati.

Una serie di elementi (colloquio telefonico in cui C. si lamenta dell'atteggiamento scostante di D.; dichiarazioni di Ga. in merito all'incontro del 1986 tra D.N., G. M. e C., nel corso del quale quest'ultimo comunicava la sua intenzione di non volersi più recare a Milano a riscuotere i soldi da D.; le dichiarazioni di Br.Gi. sulla sospensione dei pagamenti da parte B. dopo la morte di Bo. e la loro ripresa dopo l'attentato del 1986 organizzato da P.I. proprio for each costringere B. a riprendere i pagamenti; la pluralità degli attentati di through (OMISSIS), avvenuti il 26 maggio 1975, il 28 novembre 1986, il 28 gennaio 1988, quest'ultimo emerso a seguito di riapertura dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di rinvio; l'attentato ai magazzini "Standa" del 18 gennaio 1990 con danni per oltre quattordici miliardi di lire; le dichiarazioni di Ga., secondo cui l'imputato aveva chiesto che l'associazione mafiosa si rivolgesse ai responsabili locali delle emittenti televisive non-public e, quindi, non a lui; la posizione di esponente di primo piano in "Publitalia", assunta, sin dai primi anni eighty dall'imputato che, in tal modo, diventava anch'egli una vittima diretta della pressione estorsiva; la conversazione telefonica del 27 febbraio 1988 intercorsa tra B.

Il reato di associazione mafiosa presenta quindi un perimetro molto più ampio rispetto al reato di associazione a delinquere che diversamente dal primo richiede esclusivamente la conclusione di un accordo.

Le manchevolezze del capo d'imputazione si colgono, inoltre, in relazione al ruolo asseritamente svolto da D., cui si attribuisce la mediazione nell'estorsione ai danni di B. che non è mai stata contestata all'imputato, chiamato a rispondere soltanto del delitto di cui agli artt. a hundred and ten e 416 bis c.p. La caratterizzazione dell'intera vicenda in termini di estorsione è desumibile dalle lettura dei ff. 1118-1120 della sentenza di primo grado che ha ricostruito la condotta di D. come quella di tramite di una catena che ha consolidato e rafforzato "cosa nostra", consentendole di "agganciare" una delle più importanti realtà imprenditoriali italiane e di percepire dal rapporto estorsivo, posto in essere grazie all'opera di intermediazione di D.

b) alla interpretazione riduttiva data alle dichiarazioni di Ga. sia in ordine alla causale dei pagamenti che alla volontà manifestata da C. di non recarsi più a Milano a ritirare i soldi da D. a causa dell'atteggiamento scostante da questo dimostrato; c) all'interpretazione errata details dai giudici alla conversazione telefonica intercorsa tra De.Al. e C. il 25 dicembre 1986; d) alla pluralità degli attentati alla villa di by means of (OMISSIS); e) alla ritenuta valenza indiziante attribuita alla partecipazione dell'imputato al pranzo presso il ristorante " (OMISSIS)"; f) al giudizio di inattendibilità espresso dalla Corte territoriale con riferimento alle dichiarazioni rese da Br.

Giova ancora una volta sottolinearlo, in tali ultime ipotesi siamo al di fuori di attività tipicamente delittuose e si concretizzano in esse situazioni nelle quali agevolmente possono esprimersi contiguità associative non caratterizzate dall’

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